L’Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (IMU) è un’imposta del sistema tributario italiano che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare in un unico tributo l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni agricoli, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Secondo la prima formulazione della disciplina, il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune. In seguito alla legge 24 dicembre 2012 n° 228 , pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di IMU gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con applicazione dell’aliquota base dello 0,76%. L’accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme così recuperate, gli interessi e le relative sanzioni.
I soggetti passivi del tributo sono individuati dall’art. 9 del d.lgs. nº 23/2011 nel proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso. Sono, altresì, soggetti passivi il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.
La determinazione dell’importo avviene applicando l’aliquota alla base imponibile, in seguito sottraendo dal risultato l’eventuale detrazione per l’abitazione principale.
La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale, rivalutato del 5% se fabbricato e del 25% se terreno, con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale. I moltiplicatori sono:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
135 per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).
Il decreto-legge che introduce l’imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono:
0,40% per l’abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
0,20% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;
0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi i.re.s. ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06%.
Inoltre ai comuni è data la possibilità di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. In questi termini si esprime il comma 9bis dell’art. 13 del d.l. nº 201/2011, come recentemente introdotto dall’art. 56, d.l. nº 1/2012.
Per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l’arco dell’anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c’è un’ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell’unità immobiliare per cui si chiede la detrazione.
PROPONIAMO IN VENDITA PROPONIAMO IN AFFITTO
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.