LE ASTE GIUDIZIARIE

LE ASTE GIUDIZIARIE

LE ASTE GIUDIZIARIE

Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita
forzata di un bene.

Infatti, nel caso in cui una persona fisica o giuridica siano gravati da debiti insoluti, i loro beni possono essere soggetti di vendita
forzata per soddisfare i loro creditori.

Nella vendita senza
incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.) i partecipanti presentano le offerte
d’acquisto in busta chiusa in cancelleria, o nel luogo dedicato alla vendita, che verranno aperte nell’udienza
fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.

Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato
di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a
tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso
del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di
miglior vendita col sistema dell’incanto.

Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.) si realizza
immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Le offerte non sono efficaci
se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura
indicata nell’ordinanza di vendita.

Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone
il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di
provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti.

Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che
chiunque, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto. Non è
prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti,
possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura
speciale.

CARATTERISTICHE DELLE
ASTE GIUDIZIARIE

1 – LA PERIZIA

Il prezzo base di vendita dell’immobile è stabilito da un
perito nominato dal giudice allo scopo di stimare il valore del bene, con
riferimento alle condizione del mercato immobiliare locale. La perizia contiene
i dati descrittivi dell’immobile, ossia:

  • l’identificazione catastale;
  • la planimetria;
  • le condizioni di fatto, lo stato di
    manutenzione, la descrizione dettagliata di eventuali problematiche inerenti il
    bene (ad esempio opere abusive), loro sanabilità e relativi costi;
  • vincoli, servitù, esistenza di debiti verso il
    condominio e loro entità.
  • Inoltre viene indicato se l’immobile è libero o
    occupato dall’esecutato o da terzi.

L’ORDINANZA DI
VENDITA

Il giudice delle esecuzioni con l’ordinanza di vendita
stabilisce le condizioni e i termini della vendita all’asta, ovvero: prezzo
base, termini e modi del deposito della cauzione ecc…

L’AVVISO DI VENDITA

L’avviso di vendita è un documento pubblico redatto dal
cancelliere, dal notaio o dal professionista delegato, contenente la notizia
dell’ordine di vendita emesso dal giudice.

IL CUSTODE
GIUDIZIARIO

Il custode giudiziario è colui al quale il giudice delle
esecuzioni affida l’incarico di conservare, amministrare e gestire il bene
pignorato in sostituzione del debitore esecutato.

Per Consulenza:

 

Avv. D’Amico Viviana  0774/534485 – 3930603275

Etica Immobiliare s.r.l. 0774/531285 – 3408605427

PROPOSTE ATTUALI:

Comune di Tivoli (RM) Villa Adriana – Località Paterno – via Veneto, 11 – 00019

Appartamento ai piani terra, primo, secondo e sottotetto con porzione di corte esclusiva e ingresso al piano terra.

https://www.astegiudiziarie.it/secondasel.aspx?id=1022249&ida=265381&idp=591020&m=1&t=1