La COMPRAVENDITA è un contratto disciplinato dall’art. 1470 fino al 1509 del codice civile. ( il c.c. la chiama semplicemente vendita ).
Art. 1470 c.c. La Vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Si possono individuare due parti: il venditore ( alienante) che trasferisce al compratore, che si obbliga a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.
È un contratto ad effetti obbligatori: il venditore ha l’obbligo di consegnare la cosa all’acquirente, fargli acquistare la proprietà e di garantirlo dall’evizione e dai vizi del bene.
Obbligo principale dell’acquirente è ovviamente quello di pagare il prezzo pattuito al venditore al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto. Nell’ ipotesi di anticipato versamento di una somma a titolo di acconto o caparra vi sarà ovviamente l’obbligo di versare la differenza, ossia il saldo prezzo.
La Caparra Confirmatoria:
consiste in una somma di denaro (o in una determinata quantità di cose fungibili) che un contraente versa all’altro in sede di conclusione di un contratto. La sua funzione è quella di predeterminare, forfetizzandolo, il risarcimento dovuto (o spettante) in caso di inadempimento di una delle parti.
Ove il contratto venga invece regolarmente eseguito la caparra dovrà essere restituita o, più comunemente, imputata alla prestazione dovuta. Generalmente la caparra confirmatoria viene prevista nell’ambito di quei contratti a prestazioni corrispettive dei quali si abbia un’esecuzione differita e che prevedano un pagamento non in unica soluzione. Si costituisce con la mera consegna della somma di denaro (o delle cose fungibili).
A norma dell’art. 1385 c.c. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.